Sez. 3, Sentenza n. 8131 del 14/01/2004 Cc. (dep. 25/02/2004) Rv. 227509 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Avviso di conclusione delle indagini - Richiesta dell'indagato del compimento di atti - Formulazione esplicita - Necessità - Esclusione - Formulazione implicita - Sufficienza - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
Ai fini dell'utilizzabilità del contenuto delle nuove indagini disposte dal P.M. in seguito a richiesta dell'indagato formulata a norma dell'art. 415-bis, comma quarto, cod. proc. pen., non è necessario che l'istanza sia esplicita, ma è sufficiente che essa emerga implicitamente dal contesto delle altre difese dispiegate dallo stesso indagato in esito alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. (Nella specie, essendo stata contestata dall'indagato, anche mediante la produzione di documentazione, la natura demaniale dei beni sequestrati, la Corte ha ritenuto che correttamente il P.M. avesse disposto consulenza tecnica per verificare la fondatezza della tesi difensiva, anche in assenza dell'esplicita richiesta di tale accertamento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)