Sez. 2, Sentenza n. 2586 del 03/07/1975 (Rv. 376533 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA - RINUNZIA DEL LEGITTIMARIO AL LEGATO - CONSEGUENZE - ESCLUSIONE DALLA COMUNIONE EREDITARIA - LIMITI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA - RINUNZIA DEL LEGITTIMARIO AL LEGATO - CONSEGUENZE - ESCLUSIONE DALLA COMUNIONE EREDITARIA - LIMITI.*
Nei casi in cui il testatore abbia provveduto a favore dei legittimari col legato in sostituzione di legittima di cui all'art 551 cod civ, il legittimario che preferisca rinunziare al legato si viene a trovare nella medesima situazione di quello pretermesso dallo stesso testatore, la cui volonta era diretta a garantirgli il legato e non gia la quota dell'eredita: venuta meno la disposizione a titolo particolare, il legittimario non e altro che un erede necessario pretermesso e come tale non partecipa alla comunione ereditaria se non dopo avere esperito e vinto l'Azione di riduzione, dato che fino a tale momento restano valide le Disposizioni che violano i diritti correlati alle quote di riserva.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)