Sez. 2, Sentenza n. 4827 del 14/07/1983 (Rv. 429715 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1424 COD. CIV. AI NEGOZI UNILATERALI - SUSSISTENZA - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1424 COD. CIV. AI NEGOZI UNILATERALI - SUSSISTENZA - LIMITI.*
L'applicabilità dell'art. 1424 cod. civ., sulla conversione dei contratti nulli, anche ai negozi unilaterali, in virtù del richiamo di cui al precedente art. 1324, comporta solo la convertibilità di un negozio unilaterale nullo in un altro negozio unilaterale, ma non già quella di un contratto nullo in un negozio unilaterale, esclusa dall'espressa previsione nell'art. 1424 citato della possibilità di conversione del contratto nullo soltanto in un contratto diverso. (V 5451/80, mass n 409320).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1424
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)