Sez. 3, Sentenza n. 13641 del 22/07/2004 (Rv. 575436 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO | Applicabilità dell'art. 1424 cod. civ. ai negozi unilaterali - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie (in tema di diniego di rinnovazione ex art. 29 legge n. 392 del 1978).
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO
L'art. 1424 cod. civ. sulla conversione dei contratti nulli si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 1324 cod. civ., anche ai negozi unilaterali, a condizione che l'atto contenga i requisiti di sostanza e di forma dell'atto diverso e che l'atto convertito risponda allo scopo perseguito con quello nullo. Ne consegue che il diniego di rinnovazione della locazione ex art. 29 legge n. 392 del 1978, nullo in relazione alla prima scadenza, ben può convertirsi in una disdetta cosiddetta "semplice" o a regime "libero" (non essendo richiesto che sia motivata) valida per la seconda scadenza contrattuale, recando il contenuto inequivocabile della manifestazione di volontà contraria alla prosecuzione e alla rinnovazione del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 1324, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)