Sez. U, Sentenza n. 8181 del 22/07/1993 (Rv. 483255 - 01)
Credito - Istituti o enti di credito - Altre aziende di credito - Vigilanza e controllo | Conseguente assoggettamento a provvedimenti sanzionatori - Correlativo interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri dell'Amministrazione - Tutelabilità in sede di giurisdizione amministrativa - Obbligazioni risarcitorie della P.A. a seguito dell'annullamento di detti provvedimenti - Esclusione - Limiti.
Credito - Istituti o enti di credito - Altre aziende di credito - Vigilanza e controllo
L'imprenditore che eserciti la raccolta del risparmio e l'attività creditizia, è soggetto ai pubblici poteri di controllo e repressione da parte dell'Amministrazione, ivi compreso quello di adottare, tramite la Banca d'Italia, provvedimenti sanzionatori quali la revoca dell'autorizzazione all'esercizio suddetto e la sottoposizione dell'impresa a liquidazione coatta amministrativa, sicché le posizioni dell'imprenditore (e, conseguentemente, dei soci di una impresa societaria), a fronte degli atti di esercizio di quei poteri, hanno, fin dall'origine, la consistenza di interessi legittimi tutelabili solo in sede di giurisdizione amministrativa e senza possibilità che l'annullamento di quei provvedimenti, in tale sede conseguita, determini l'insorgere di una obbligazione risarcitoria dell'amministrazione, configurabile, invece, solo quando l'attività della P.A. abbia superato i limiti esterni della sua discrezionalità per travalicare nell'illecito civile e ciò venga specificamente dedotto -senza, cioè, che la doglianza si risolva in una surrettizia censura sulle modalità di esercizio della discrezionalità stessa- dal danneggiato ed accertato dal giudice del merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 67, Legge 07/03/1938 num. 141 CORTE COST., DPR 31/03/1975 num. 138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)