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Sez. U, Sentenza n. 9593 del 15/11/1994 (Rv. 488595 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Responsabilità extracontrattuale della P.A. - Configurabilità - Condizioni - Diffusione di informazioni inesatte e omissioni o leggerezze o negligenze commesse dalla P.A. nell'esercizio di poteri di vigilanza o di controllo - Rilevanza - Proponibilità della domanda risarcitoria - Condizione - Lesione di un diritto soggettivo - Impugnazioni dell'attività discrezionale di vigilanza o del cattivo esercizio di poteri di controllo - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488595-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

La responsabilità della P.A. per illecito extracontrattuale - che può essere fatta valere dal privato con azione di risarcimento del danno davanti al giudice ordinario - è astrattamente configurabile anche nella diffusione di informazioni inesatte, in omissioni o in leggerezze o negligenze commesse dall'amministrazione nell'esercizio di poteri di vigilanza o di controllo; tuttavia, la proponibilità di siffatta domanda risarcitoria non dipende solo dalla prospettazione della parte, ma anche dalla configurabilità in concreto, in relazione ai termini sostanziali della controversia, di un comportamento della P.A. che, superando il limiti esterni della discrezionalità riconosciutale dalla legge, abbia leso un diritto soggettivo, con la conseguenza che non può considerarsi dedotta l'indicata lesione quando il privato censuri l'attività discrezionale di vigilanza o il cattivo esercizio di poteri di controllo, risolvendosi tali censure in un inammissibile sindacato del giudice ordinario sulla legittimità o sull'opportunità di atti amministrativi (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. sulla domanda di risarcimento proposta dal privato nei confronti del Ministero dell'Industria - per avere, quale autorità di vigilanza sull'attività di "leasing", consentito l'inserimento nei contratti di locazione finanziaria di clausole asseritamente contrarie a norme imperative -, non ravvisando un diritto soggettivo del privato, in assenza di norme obbliganti detta autorità al controllo del contenuto dei contratti in questione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DM Industria Commercio e Artigianato 12/07/1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)