Sez. 1, Sentenza n. 3357 del 17/12/1976 Ud. (dep. 02/03/1977) Rv. 135430 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DI CUI ALL'ART 2 LEGGE N 497 DEL 1974 - CONDIZIONI DI CUI ALL'ART 502 COD PROC PEN PRIMO E SECONDO COMMA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DI CUI ALL'ART 2 LEGGE N 497 DEL 1974 - CONDIZIONI DI CUI ALL'ART 502 COD PROC PEN PRIMO E SECONDO COMMA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Il procedimento direttissimo atipico di cui all'art 2 della legge n 497 del 1974 e svincolato dalle condizioni legittimanti il procedimento direttissimo ordinario, previste sia dal primo che dal secondo comma dell'art 502 cod proc pen: pertanto, non solo l'arrestato - nella ipotesi in cui l'arresto sia avvenuto in seguito ad ordine di cattura - puo essere presentato al giudice decorsi dieci giorni dall'arresto, ma la presenza stessa dell'imputato all'udienza non costituisce un presupposto indispensabile per la legittima instaurazione del giudizio direttissimo che puo, quindi, essere attuato nei confronti del latitante, dell'imputato detenuto che rifiuti di assistere al dibattimento o dell'imputato non detenuto contumace.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)