Sez. 1, Ordinanza n. 579 del 09/03/1978 Cc. (dep. 04/05/1978) Rv. 138830 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - NUOVE NORME CONTRO LA CRIMINALITA (LEGGE N 497 DEL 1974) - CONDIZIONI PREVISTE DAL CODICE DI RITO - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - NUOVE NORME CONTRO LA CRIMINALITA (LEGGE N 497 DEL 1974) - CONDIZIONI PREVISTE DAL CODICE DI RITO - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Il procedimento direttissimo atipico di cui all'art 2 della legge n 497 del 1974 e svincolato dalle condizioni legittimanti il procedimento direttissimo ordinario, previste sia dal primo che dal secondo comma dell'art 502 cod proc pen (modificato dall'art 3 del DL n 99 del 1974). Pertanto, non solo l'arrestato - nell'ipotesi in cui l'arresto sia avvenuto in seguito ad ordine di cattura - puo essere presentato al giudice decorsi dieci giorni dall'arresto, ma la presenza stessa dell'imputato all'udienza non costituisce presupposto indispensabile per la legittima instaurazione del giudizio direttissimo. (Conf mass n 137947; (Conf mass n 137948; (Conf mass n 137600; (Conf mass n 135430; (Conf mass n 133492).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)