diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1457 del 11/06/1964 (Rv. 302067 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - NOTIFICA DELLA SENTENZA AD ISTANZA DELLA PARTE PARZIALMENTE SOCCOMBENTE - ACQUIESCENZA TACITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302067-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - NOTIFICA DELLA SENTENZA AD ISTANZA DELLA PARTE PARZIALMENTE SOCCOMBENTE - ACQUIESCENZA TACITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

La notificazione della sentenza ad istanza della parte parzialmente soccombente, anche se eseguita in Forma esecutiva ed anche se accompagnata, senza alcuna riserva, della richiesta delle spese liquidate a proprio favore, non importa acquiescenza alla sentenza medesima, in quanto l'esecuzione della sentenza e la Mancanza di riserve non rappresentano, di per se, Atti incompatibili con la volonta di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge, cioe non dimostrano in modo univoco che la parte parzialmente soccombente, abbia rinunciato a conseguire il pieno accoglimento delle sue domande ed eccezioni. (Conf 236/58; Cfr 918/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)