Sez. L, Sentenza n. 12842 del 27/12/1993 (Rv. 484882 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento | Indebito - Ripetizione - Legittimazione del datore di lavoro - Carattere esclusivo - Per la quota a carico del lavoratore - Estensione - Azione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per indebita trattenuta - Ammissibilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento
In tema di assicurazioni obbligatorie all'I.N.P.S., il datore di lavoro - che, ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952 n. 218, è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei lavoratori, che egli trattiene sulla retribuzione corrisposta ai medesimi - è direttamente obbligato verso l'ente, anche per la parte a carico dei lavoratori, dei quali non è rappresentante "ex lege"; egli, pertanto, in ipotesi di indebito versamento contributivo, è l'unico legittimato all'azione di ripetizione, anche con riguardo alla quota predetta, nei confronti dell'ente previdenziale, mentre il lavoratore che abbia subito l'indebita trattenuta sulla retribuzione può eventualmente agire nei confronti del datore di lavoro che ha disposto la trattenuta stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)