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Sez. L, Sentenza n. 7524 del 08/07/1995 (Rv. 493205 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Domanda del lavoratore diretta alla restituzione della quota di contributi indebitamente trattenutagli dal datore di lavoro - Legittimazione passiva dell' I.N.P.S. - Configurabilità - Rigetto della domanda per insussistenza del diritto - Irrilevanza - Recupero dei contributi nei confronti del datore di lavoro - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493205-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE

In relazione al principio secondo cui legittimato attivamente o passivamente "ad causam" è colui che si attribuisce o nei cui confronti sia attribuita la titolarità del diritto fatto valere, restando invece a tal fine irrilevante la titolarità effettiva rispettivamente attiva e passiva del rapporto, l'I.N.P.S. deve considerarsi passivamente legittimato rispetto alla domanda con la quale il lavoratore, affermandosi creditore della quota di contributi indebitamente trattenutagli dal datore di lavoro e da questi versata all'I.N.P.S., in assenza di un rapporto previdenziale con lo stesso, chieda la condanna dell'istituto alla restituzione della quota anzidetta, ancorché, essendo il datore di lavoro l'unico legittimato a richiedere all'ente previdenziale la restituzione dei contributi versati e non dovuti, in quanto direttamente obbligato verso l'ente anche per la quota dei contributi a carico del lavoratore, ai sensi dell'art.19 della legge 4 aprile 1952, n.518, la domanda debba essere rigettata per insussistenza del diritto fatto valere, ferma restando la possibilità del lavoratore di agire contro il datore di lavoro per il recupero dei contributi versati (nella specie la S.C. confermando la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell'I.N.P.S., ne ha corretto la motivazione, ex art.384 cod. proc. civ., nei sensi di cui alla massima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)