Sez. 2, Sentenza n. 2211 del 23/02/1993 (Rv. 481052 - 01)
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Ritrovamento e scoperta di documenti decisivi | Termini - Decorrenza - Onere probatorio in ordine all'osservanza del termine - Incidenza sulla parte proponente l'impugnazione - Inosservanza - Conseguenze.
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Ritrovamento e scoperta di documenti decisivi
L'impugnazione per revocazione correlata, a norma dell'art. 395 n. 3 cod. proc. civ., al recupero di documenti non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza impugnata per fatto dell'avversario o per causa di forma maggiore, deve essere proposta a pena di inammissibilità, a norma degli artt. 325, 326 cod. proc. civ., entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta scoperta dei documenti cennati. L'onere della prova dell'osservanza del termine considerato e quindi della tempestività e dell'ammissibilità dell'impugnazione incombe alla parte che questa abbia proposto, sicché il mancato soddisfacimento di tale onere comporta che il gravame deve essere dichiarato d'ufficio inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)