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Sez. L, Sentenza n. 877 del 28/03/1974 (Rv. 368773 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1974-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368773-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

Per principio generale, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre da quando quest'ultimo S'e realizzato (art 2947, primo comma, in relazione all'art 2043 cod civ). poiche il danno provocato dall'omesso versamento dei contributi all'Assicurazione obbligatoria consiste nella mancata acquisizione del diritto alla prestazione previdenziale, sino a quando questa perdita non S'e realizzata, non puo esservi decorso del termine di prescrizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)