Sez. L, Sentenza n. 4114 del 15/12/1975 (Rv. 378432 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA.*
Il corso della prescrizione della pretesa di risarcimento ex art 2116, secondo comma, cod civ non puo iniziarsi finche non si siano realizzati entrambi i presupposti di fatto posti dalla norma a fondamento dell'Azione concessa, e cioe sino a quando non si verifichi la definitiva perdita, da parte del lavoratore, del diritto alla prestazione dell'Assicurazione obbligatoria, e risulti la mancata o irregolare contribuzione, da parte del datore di lavoro, che tale perdita ha determinato, concretandosi solo nel momento della mancata corresponsione della pensione, per detta causa, da parte dello istituto assicuratore, il rapporto risarcitorio dalla norma stessa previsto. (Conf 1720/74, mass n 369892; 1374/74, mass n 369452; (Conf 877/74, mass n 368773; 2706/73, mass n 366213; (Conf 1684/73, mass n 364598; 1304/71, mass n 351502; (V 1744/75, mass n 375385).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)