Sez. 2, Sentenza n. 1341 del 10/03/1981 (Rv. 411960 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - PARZIALMENTE - DISCIPLINA EX ART 1478 COD CIV - APPLICABILITA.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - PARZIALMENTE - DISCIPLINA EX ART 1478 COD CIV - APPLICABILITA.*
La disposizione dell'art 1478 cod civ, secondo cui, nel caso di vendita di cosa altrui, il venditore e obbligato a procurarne l'acquisto al compratore, opera anche nell'ipotesi di vendita parzialmente altrui, e anche se la cosa venduta appartenga per quote indivise al venditore e ad un terzo, non potendosi escludere in entrambi i casi l'Obbligo di procurare al compratore la proprieta anche della quota altrui, materiale o ideale che sia. (Conf 4801/78, mass n 394489).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)