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Sez. 2, Sentenza n. 4801 del 24/10/1978 (Rv. 394489 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - OBBLIGO DEL VENDITORE EX ART 1478 COD CIV - ESTENSIONE ALLA VENDITA DI COSA PARZIALMENTE ALTRUI O APPARTENENTE PER QUOTE INDIVISE AL VENDITORE E AD UN TERZO.*
Stato
decisa il 1978-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394489-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - OBBLIGO DEL VENDITORE EX ART 1478 COD CIV - ESTENSIONE ALLA VENDITA DI COSA PARZIALMENTE ALTRUI O APPARTENENTE PER QUOTE INDIVISE AL VENDITORE E AD UN TERZO.*

La disposizione contenuta nell'art 1478 cod civ, secondo cui, nel caso di vendita di cosa altrui, il venditore e obbligato a procurarne l'acquisto al compratore, opera anche nell'ipotesi di vendita di cosa parzialmente altrui ed anche se la cosa venduta appartenga per quote indivise al venditore e ad un terzo, non potendosi escludere in entrambi i casi l'Obbligo di procurare al compratore la proprieta anche della quota altrui, materiale o ideale che sia.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1478

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)