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Sez. U - , Sentenza n. 23746 del 28/10/2020 (Rv. 659288 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Azione disciplinare - Prescrizione - Ius superveniens più favorevole all'incolpato - Inapplicabilità - Momento rilevante per l'individuazione della legge applicabile - Commissione del fatto o cessazione della sua permanenza.
Stato
decisa il 2020-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659288-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE

Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo "jus superveniens", ove più favorevole all'incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)