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Sez. U - , Sentenza n. 20383 del 16/07/2021 (Rv. 661851 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Regime più favorevole introdotto dall’art. 56 l. n. 247 del 2012 - Illeciti disciplinari commessi prima della sua entrata in vigore - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661851-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE

In tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dall'art.56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore; ciò in quanto le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo "jus superveniens", ove più favorevole all'incolpato, restando limitata l'operatività del principio di retroattività della "lex mitior" alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)