Sez. L, Sentenza n. 287 del 13/01/1984 (Rv. 432561 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - NOVAZIONE DEL RAPPORTO - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - NOVAZIONE DEL RAPPORTO - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
L'accertamento della novazione del rapporto di lavoro, intesa come convenzione con la quale le parti intendono operare l'Estinzione del rapporto precedente e la Costituzione di uno nuovo, è riservato al giudice di merito in quanto si risolve in un giudizio di fatto che, se sorretto da congrua motivazione, si sottrae al Sindacato in Sede di legittimità. (V 365/83, mass n 425177; (Conf 4560/81, mass n 415271; (Conf 2131/77, mass n 385863).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)