Sez. L, Sentenza n. 3719 del 11/08/1977 (Rv. 387377 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA CONVENZIONALE E INDENNITÀ DI BUONUSCITA COSIDDETTA LEGALE - DIFFERENZE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA CONVENZIONALE E INDENNITÀ DI BUONUSCITA COSIDDETTA LEGALE - DIFFERENZE.*
L'indennita di buonuscita per i ferrotramvieri trova la sua fonte normativa nell'art 12, terzo comma, dell'accordo 19 febbraio 1948, che richiama, per il computo della retribuzione mensile da porre a base dell'indennita, l'art 7, secondo comma, dell'accordo 23 novembre 1946. Tali accordi collettivi in materia di retribuzione costituiscono una esplicazione dell'autonomia contrattuale, che e riconosciuta, nel rapporto di lavoro ferrotramviario, dal RD 8 gennaio 1931 n 148, il cui art 1 attribuisce alle associazioni sindacali il compito di stabilire contrattualmente le paghe, stipendi, competenze accessorie ed ogni altra indennita fissa o temporanea del personale. Alla predetta indennita non e assimilabile l'indennita di buonuscita cosiddetta legale, prevista dagli articoli 26 e 27 dell'allegato a al RD n 148 del 1931, che spetta ai dipendenti che non abbiano maturato diritto a pensione, e pertanto quanto corrisposto a titolo di indennita cosiddetta legale non e imputabile al pagamento della indennita convenzionale e viceversa. (Conf 588/74, mass n 368372).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 23/11/1946 num. 7, Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)