Sez. 1, Sentenza n. 16879 del 28/11/2002 (Rv. 558805 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Mancato rispetto del termine ragionevole - Danno "in re ipsa" - Configurabilità - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il diritto all'equa riparazione sorge allorché il mancato rispetto del termine ragionevole, di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, abbia cagionato alla parte un danno patrimoniale o non patrimoniale, non essendo a tal fine sufficiente il solo fatto della violazione della citata norma convenzionale; né in senso contrario può argomentarsi dal richiamo, operato da detto art. 2, all'art. 2056 cod. civ., atteso che questa norma - e la valutazione equitativa che essa consente - attiene alla quantificazione del danno e, come tale, presuppone che esso sia già stato allegato e provato in punto di "an".
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)