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Sez. 3, Sentenza n. 5290 del 28/02/2008 (Rv. 601945 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) | Funzione - Individuazione - Risposte delle parti - Omessa valutazione da parte del giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601945-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO)

La mancata valutazione delle risultanze dell'interrogatorio libero (da cui il giudice può semplicemente dedurre motivi sussidiari di convincimento per rafforzare o disattendere le prove già acquisite al processo) costituisce espressione del potere discrezionale del giudice del merito e, conseguentemente, non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo dell'omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)