Sez. 3, Sentenza n. 5290 del 28/02/2008 (Rv. 601945 - 01)
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) | Funzione - Individuazione - Risposte delle parti - Omessa valutazione da parte del giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione.
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO)
La mancata valutazione delle risultanze dell'interrogatorio libero (da cui il giudice può semplicemente dedurre motivi sussidiari di convincimento per rafforzare o disattendere le prove già acquisite al processo) costituisce espressione del potere discrezionale del giudice del merito e, conseguentemente, non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo dell'omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)