Sez. 2, Sentenza n. 27407 del 29/12/2014 (Rv. 633772 - 01)
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) | Dichiarazioni rese dalle parti - Valore confessorio - Esclusione - Fondamento del convincimento del giudice - Ammissibilità.
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO)
In tema di valutazione della prova, le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio non formale, pur se prive di alcun valore confessorio, in quanto detto mezzo è diretto semplicemente a chiarire i termini della controversia, ben possono costituire il fondamento del convincimento del giudice di merito, al quale è riservata la valutazione, non censurabile in sede di legittimità, se congruamente e ragionevolmente motivata, della loro concludenza e attendibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)