Sez. L, Sentenza n. 3747 del 20/11/1974 (Rv. 372257 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - AZIONE RISARCITORIA DEL LAVORATORE - AZIONI ESPERIBILI CONTRO IL DATORE DI LAVORO - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - AZIONE CONTRATTUALE DEL LAVORATORE - RISPETTIVE CONDIZIONI - COMPIMENTO O PENDENZA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - AZIONE RISARCITORIA DEL LAVORATORE - AZIONI ESPERIBILI CONTRO IL DATORE DI LAVORO - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - AZIONE CONTRATTUALE DEL LAVORATORE - RISPETTIVE CONDIZIONI - COMPIMENTO O PENDENZA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO.*
Il lavoratore, durante il corso del rapporto assicurativo e sin dal momento in cui si sia verificato il mancato versamento dei contributi, puo proporre contro il datore di lavoro inadempiente un'Azione contrattuale volta ad ottenere la regolarizzazione della propria posizione assicurativa; tale Azione, essendo intesa alla tutela delle legittime aspettative che al lavoratore derivano dal rapporto assicurativo in corso, indipendentemente dagli eventi futuri concernenti il definitivo acquisto del diritto alla pensione, ha, per sua natura, ragione di essere esercitata sinche quel rapporto sia, appunto, pendente; non sia cioe ancora definito con il verificarsi dell'evento-rischio e dei relativi presupposti condizionanti il conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale. Quando, invece, il rapporto assicurativo sia pervenuto al suo compimento e, in ipotesi quindi, si sia concretamente verificato, a causa di pregresse omissioni contributive da parte dell'imprenditore, non piu soltanto la lesione di mere aspettative, ma l'effettivo danno della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, viene meno la stessa ragione funzionalmente giustificativa della particolare Azione suddetta volta a tutelare una posizione assicurativa in corso di svolgimento, subentrando ad essa l'Azione risarcitoria all'uopo specificamente prevista dall'art 2116, comma secondo, cod civ. (V 1304'71, mass n 351496).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)