Sez. 2, Sentenza n. 1304 del 08/05/1971 (Rv. 351496 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - AZIONI ESPERIBILI DAL LAVORATORE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - AZIONI ESPERIBILI DAL LAVORATORE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO.*
Nel caso di mancato o insufficiente versamento dei contributi assicurativi spettano al lavoratore nei confronti del datore di lavoro, due distinte azioni caratterizzate da presupposti ed oggetti differenti. Il lavoratore, puo, invero, far valere, ai fini del risarcimento del danno, la responsabilita contrattuale di cui all'art 2116 cod civ, la quale si fonda sul duplice presupposto dell'inadempienza contributiva e della conseguente perdita totale o parziale della pensione, in quanto sino a che tali presupposti non si siano entrambi verificati, il rapporto obbligatorio non puo ritenersi definito ma, ancora in corso di svolgimento. Inoltre, il lavoratore, durante il corso del rapporto assicurativo e dal momento del mancato versamento dei contributi, puo proporre contro il datore di lavoro inadempiente, una distinta Azione, pur essa contrattuale, a tutela della sua posizione assicurativa pregiudicata da tale inadempienza e diretta a chiedere la condanna dell'imprenditore all'adempimento, attraverso il pagamento dei contributi, ovvero, se cio non sia possibile, alla reintegrazione in Forma specifica o per equivalente, del danno subito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)