Sez. 6, Sentenza n. 582 del 19/02/1998 Cc. (dep. 09/04/1998) Rv. 210405 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Art.7 D.L. n.152 del 1991 - "Ratio" della norma.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
La "ratio" della disposizione di cui all'art.7 del D.L. 152/91 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando "metodi mafiosi" o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino "da mafiosi", oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)