Sez. U, Sentenza n. 6377 del 08/06/1993 (Rv. 482708 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego publico - In genere | Rivalutazione ed interessi su spettanze retributive tardivamente erogate - Controversia relativa - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Riconoscimento da parte della P.A. del credito retributivo soltanto e non anche di dette componenti di esso - Giurisdizione ordinaria - Esclusione.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego publico - In genere
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alla controversia relativa alla corresponsione di rivalutazione ed interessi su spettanze retributive tardivamente erogate al dipendente pubblico non trova deroga, in favore di quella del giudice ordinario, per effetto di un riconoscimento del debito, da parte della P.A. datrice di lavoro, che non si estenda alle indicate componenti (rivalutazione ed interessi) del credito retributivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)