Sez. U, Sentenza n. 10127 del 28/11/1994 (Rv. 488869 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Comunità montane - Controversie relative ai rapporti di impiego - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Controversie relative a crediti dei lavoratori riconosciuti dall'amministrazione debitrice - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Ai sensi dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, le comunità montane hanno natura di enti pubblici non economici, sicché le prestazioni lavorative del personale ad esse addetto configurano - anche in presenza di mansioni identiche a quelle esercitabili nell'ambito di un rapporto di lavoro privatistico - un rapporto di pubblico impiego soggetto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre dal giudice ordinario sono conoscibili esclusivamente le domande relative a crediti retributivi che siano stati oggetto di pieno e specifico riconoscimento da parte dell'amministrazione debitrice.
Riferimenti normativi: Legge 03/12/1971 num. 1102 art. 4, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)