Sez. L, Sentenza n. 6166 del 20/06/1998 (Rv. 516636 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - IN GENERE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) | Sussistenza di un principio generale di parità di trattamento dei sindacati all'interno delle imprese - Esclusione - Norma del Regolamento del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato prevedente aspettative retribuite solo per i dirigenti di associazioni sindacali con rappresentatività estesa a tutte le strutture dell'Istituto - Legittimità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - IN GENERE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI)
Non è ravvisabile nell'ordinamento alcuna norma, ordinaria o costituzionale, che imponga una parità di trattamento dei sindacati all'interno delle imprese, sussistendo solo divieti di discriminazione tra singoli lavoratori, o divieti di ostacolo e limitazione delle attività proprie del sindacato; ne consegue che non può ritenersi l'illegittimità della norma del regolamento del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato prevedente l'attribuzione delle aspettative retributive soltanto per i dirigenti delle associazioni sindacali che abbiano una rappresentatività estesa a tutte le strutture dell'Istituto.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)