diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1975 del 26/01/2018 (Rv. 646900 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali, tossici o nocivi - Mancata adozione da parte del Comune del regolamento per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani - Esenzione dei rifiuti speciali dalla tassa - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646900-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di TARSU, il mancato esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani da parte del Comune, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, applicabile "ratione temporis", non comporta che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi sono soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (anch'esso applicabile "ratione temporis"), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 2 lett. G

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)