Sez. 3, Sentenza n. 4110 del 22/03/2001 (Rv. 545008 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO | Contratto sottoposto a condizione sospensiva del rilascio di autorizzazione amministrativa - Necessità dell'autorizzazione per la realizzazione della finalità economica del contratto - Dovere del contraente - Contenuto - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO
Colui che si è obbligato sotto la condizione sospensiva del rilascio di una determinata autorizzazione amministrativa, necessaria perché si realizzi la finalità economica del contratto, ha il dovere di compiere tutte le attività che da lui dipendono perché la P.A. sia posta in grado di provvedere positivamente sul rilascio dell'autorizzazione stessa (nella specie, una compagnia petrolifera aveva concesso ad una società distributrice di carburante il comodato di un'area di servizio, sottoponendo il contratto alla condizione che fosse rinnovata la concessione demaniale marittima per il mantenimento dell'impianto di distribuzione del carburante. La S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza che aveva dichiarato risolto il contratto in oggetto sul presupposto che l'efficacia di quest'ultimo non s'era verificata per colpa della compagnia petrolifera, in dipendenza della sua imputabile inerzia nel curare gli adempimenti necessari al compimento del procedimento amministrativo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1358, Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)