Sez. 1, Sentenza n. 816 del 19/01/2016 (Rv. 638473 - 01)
BORSA - IN GENERE | Investimento mobiliare - Operazioni non adeguate - Obbligo della banca di non procedervi - Accertamento - Limiti - Precedenti investimenti in titoli a rischio - Irrilevanza - Fondamento.
BORSA - IN GENERE
In tema di servizi di investimento, al fine di escludere la sussistenza dell'obbligo della banca a non procedere all'esecuzione dell'ordine di acquisto di strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della Delibera Consob 1 luglio 1998, n. 11522, non è sufficiente la circostanza che, in epoca prossima all'operazione in questione, il cliente avesse acquistato altri titoli a rischio, atteso che il dovere di fornire informazioni appropriate e l'obbligo di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, se non a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, sussiste in tutti i rapporti con operatori non qualificati, e tale è anche chi abbia in precedenza investito in titoli a rischio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)