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Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016 (Rv. 639056 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Giudizio di risarcimento del danno - Violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario finanziario - Onere della prova - Contenuto - Operazione inadeguata - Esecuzione - Ordine scritto - Necessità - Contenuto.
Stato
decisa il 2016-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639056-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

Nel giudizio di risarcimento del danno proposto da un risparmiatore, il giudice di merito, per assolvere l'intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge, non può limitarsi ad affermare che manca la prova della sua negligenza ovvero dell'inadempimento, ma deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e, in mancanza di tale prova, che è a carico dell'intermediario fornire (art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998), questi sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore. Ne consegue che, in caso di operazione non adeguata, l'intermediario può darvi corso solo a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)