Sez. 3, Sentenza n. 6106 del 25/03/1988 Ud. (dep. 19/05/1988) Rv. 178425 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - SENTENZA DI SECONDO GRADO - CONTROLLO SULL'ESISTENZA DI EVENTUALE VIZIO DI MOTIVAZIONE - MODALITÀ.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - SENTENZA DI SECONDO GRADO - CONTROLLO SULL'ESISTENZA DI EVENTUALE VIZIO DI MOTIVAZIONE - MODALITÀ.*
In tema di motivazione della sentenza, l'osservanza della norma fondamentale posta dall'art. 474 n. 4 cod. proc. pen. è correlata, nel giudizio di impugnazione, al principio devolutivo che restringe l'ambito motivazionale al tema proposto dall'appellante. Sicché, una volta individuata dalla parte la questione sulla quale il giudice di appello deve pronunziarsi, il controllo sulla esistenza dell'eventuale vizio di motivazione deve essere eseguito con riguardo al problema sottoposto all'esame, ma non implica che la relativa indagine debba svolgersi secondo l'iter argomentativo dell'impugnante, salvo che i punti da lui evidenziati siano specificamente sottoposti, in modo del tutto autonomo, al vaglio del giudice di appello, ovvero che siano di tale consistenza logico-giuridica da pregiudicare la correttezza del ragionamento seguito dal giudice. (V mass n 130127).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)