Sez. 6, Sentenza n. 9862 del 31/07/1974 Ud. (dep. 13/12/1974) Rv. 130127 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - SENTENZA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO - UNIFORMITA DI DECISIONE - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - SENTENZA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO - UNIFORMITA DI DECISIONE - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE.*
Nella sentenza di secondo grado non occorre una motivazione autonoma e particolareggiata quando il giudice perviene a conclusioni che postulano il medesimo iter logico delle decisioni di primo grado, integrandosi quella di appello con la pronuncia del primo giudice e formando con questa un tutto organico e inscindibile. Pertanto, l'Obbligo della motivazione agli effetti dell'art 475 n 3, cod proc pen, dev'essere inteso in maniera meno rigorosa e puo considerarsi adempiuto allorche il giudice di secondo grado spieghi in termini di adeguatezza logica le ragioni del proprio convincimento sui punti investiti del gravame, senza che sia tenuto a controbattere singolarmente tutte le richieste e tutte le argomentazioni prospettate dall'impugnante.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)