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Sez. 3, Sentenza n. 1606 del 10/03/1986 (Rv. 444973 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - PREAVVISO EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 253 DEL 1950 - NATURA - GENERICA DEDUZIONE DEL MOTIVO - SUFFICIENZA - SPECIFICAZIONE DEL MOTIVO NELLA SUCCESSIVA CITAZIONE IN GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444973-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - PREAVVISO EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 253 DEL 1950 - NATURA - GENERICA DEDUZIONE DEL MOTIVO - SUFFICIENZA - SPECIFICAZIONE DEL MOTIVO NELLA SUCCESSIVA CITAZIONE IN GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di cessazione della proroga legale del contratto di locazione, il preavviso di cui all'art. 4 della legge n. 253 del 1950 non costituisce né condizione di procedibilità o di ammissibilità della domanda né presupposto dell'Azione, ma risponde solo alla finalità pratica di porre il conduttore in grado di ricercare entro un congruo termine altra abitazione. Consegue che per la validità del preavviso stesso è sufficiente la generica deduzione del motivo sul quale è fondata l'urgente ed improrogabile necessità di riottenere la disponibilità dell'immobile locato, potendosi provvedere alla specificazione del motivo nella successiva citazione in giudizio. (Conf 2506/79, mass n 398832, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)