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Sez. L, Sentenza n. 365 del 30/01/1975 (Rv. 373614 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - ART 330 COD PROC CIV - INOSSERVANZA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373614-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - ART 330 COD PROC CIV - INOSSERVANZA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

L'inosservanza dell'art 330 cod proc civ, secondo cui l'impugnazione deve essere notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di notifica della sentenza soggetta a gravame ovvero, in difetto di tale designazione, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio, non determina la nullita dell'atto d'impugnazione quando esso abbia raggiunto lo scopo, dovendosi ritenere sanata la nullita stessa per effetto della Costituzione in giudizio della parte alla quale la notificazione era diretta. (V 3496/71, mass n 355133; 3292/69, mass n 343324).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)