Sez. 1, Sentenza n. 5409 del 18/10/1982 (Rv. 423173 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DOVUTO DAL VETTORE - AMBITO DI APPLICAZIONE - TRASPORTO MERCI RACCHIUSE IN UN INVOLUCRO - CONFIGURABILITÀ - TRASPORTO MERCI SPECIFICATAMENTE INDIVIDUATE E NON CONTENUTE IN UN "COLLO" - ESTENSIONE.*
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DOVUTO DAL VETTORE - AMBITO DI APPLICAZIONE - TRASPORTO MERCI RACCHIUSE IN UN INVOLUCRO - CONFIGURABILITÀ - TRASPORTO MERCI SPECIFICATAMENTE INDIVIDUATE E NON CONTENUTE IN UN "COLLO" - ESTENSIONE.*
L'art. 423, primo comma, cod. nav., secondo cui il risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco - avuto riguardo alla collocazione di tale norma (tra quelle relative al trasporto di "cose in generale") ed al significato onnicomprensivo proprio dell'espressione "unità di carico", alla stregua del testo, dell'origine e dello spirito della norma stessa - si applica non solo nell'ipotesi di trasporto di merci racchiuse in un involucro, cioè di carico costituito da "colli", bensì anche nel caso di trasporto di cosa specificamente individuata e non contenuta in un "collo" (nella specie: autovettura trasportata su nave-traghetto al seguito di passeggero).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)