Sez. 1, Sentenza n. 8312 del 24/07/1993 (Rv. 483299 - 01)
Edilizia popolare ed economica - Cessione in proprietà dell'alloggio - Riscatto | Alloggi economici e popolari - Assegnazione con patto di futura vendita - Proprietà dell'alloggio - Trasferimento - Condizioni - Ente proprietario o gestore - Conservazione fino al trasferimento del potere di rilevare la decadenza dai diritti collegati all'assegnazione - Ammissibilità.
Edilizia popolare ed economica - Cessione in proprietà dell'alloggio - Riscatto
In tema di assegnazione di alloggi economici e popolari con patto di futura vendita, il trasferimento della proprietà dell'alloggio non si determina automaticamente con l'esercizio della facoltà di riscatto (non applicandosi ad essa l'art. 52 legge n. 457 del 1978, relativo al trasferimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati in locazione semplice), né con il completo pagamento del prezzo, ma solo quando sia stata perfezionata l'attività negoziale implicante il riconoscimento, da parte dell'istituto, dell'esistenza dei presupposti fissati dalla legge per l'esercizio del diritto al trasferimento medesimo; con la conseguenza che l'ente proprietario o gestore conserva, fino a detto trasferimento, il potere di rilevare ragioni di decadenza dai diritti collegati all'assegnazione. (Nella specie, mancata occupazione dell'alloggio da parte dell'assegnatario ed illecita locazione dello stesso a terzi).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1949 num. 43 art. 14, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)