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Sez. 1, Sentenza n. 7211 del 03/08/1994 (Rv. 487636 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Alloggio economico e popolare oggetto di assegnazione - Divieto di cessione in sublocazione - Obbligo dell'assegnatario con patto di futura vendita - Sussistenza - Durata del divieto - Domanda di riscatto - Presentazione da parte dell'assegnatario - Cessazione del divieto - Esclusione - Accettazione della domanda di riscatto - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1994-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487636-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - IN GENERE

Il divieto di cessione in sublocazione a terzi dell'alloggio economico e popolare oggetto di assegnazione sussiste, a carico dell'assegnatario con patto di futura vendita (così come a carico dell'assegnatario semplice), fino a quando, con la stipula del contratto, non si perfezioni il trasferimento della proprietà dell'immobile e questo esca dal patrimonio dell'ente, né resta escluso dalla presentazione, da parte dell'assegnatario, della domanda di riscatto, ancorché questa sia da considerarsi accettata a norma della legge n. 457 del 1978, atteso che la disposizione transitoria dettata in ordine a siffatta accettazione dell'art. 52 comma terzo di tale ultima legge va intesa non nel senso della costituzione "ope legis" del vincolo contrattuale e del conseguente trapasso di proprietà, bensì in quello della definitività ed incontestabilità del diritto dell'assegnatario a conseguire la cessione mediante la stipula del contratto di compravendita.

Riferimenti normativi: DPR 09/04/1956 num. 1265 art. 27, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)