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Sez. 2, Sentenza n. 1704 del 01/07/1966 (Rv. 323332 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - NECESSITA DELLA RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA IN APPELLO - VALUTAZIONE DELLE CONSULENZE IN CASO DI DIFFORMITA.*
Stato
decisa il 1966-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323332-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - NECESSITA DELLA RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA IN APPELLO - VALUTAZIONE DELLE CONSULENZE IN CASO DI DIFFORMITA.*

Ove, come in materia di previdenza sociale, in appello sia necessaria la rinnovazione della consulenza tecnica in appello sia necessaria ed ove il parere dei due consulenti sia difforme, il giudice di appello non e tenuto a compiere una confutazione degli argomenti e delle conclusioni del consulente il cui parere ritiene disattendere. Se questo e il consulente nominato in primo grado, la confutazione e implicita nell'accettazione dei risultati della nuova consulenza, mentre, se e quello nominato in grado di appello, le ragioni del dissenso del giudice possono essere indicate succintamente in modo da dare la possibilita di controllare gli elementi di cui egli si e avvalso per pervenire alla soluzione adottata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 465, Cod. Proc. Civ. art. 453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)