Sez. 2, Sentenza n. 532 del 15/02/1968 (Rv. 331620 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA IN APPELLO - MOTIVAZIONE IN CASO DI DIFFORMITA DELLA CONSULENZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA IN APPELLO - MOTIVAZIONE IN CASO DI DIFFORMITA DELLA CONSULENZA.*
Quando in appello si sia resa necessaria la rinnovazione della consulenza tecnica ed il parere dei due consulenti sia difforme, il giudice d'appello non e tenuto a compiere una confutazione degli argomenti e delle conclusioni del consulente, il cui parere ritiene di disattendere, cio in quanto, se il parere disatteso e quello del consulente di primo grado, la confutazione e implicita nell'accettazione dei risultati della nuova consulenza, se e quello del consulente nominato in grado di appello, le ragioni del dissenso del giudice possono essere succintamente indicate in modo da dare la possibilita di controllare gli elementi di cui egli si e avvalso per pervenire alla decisione adottata. (conforme alle sentenze n. 2729-67, massima n.330230 n.1704-66, massima n.323332).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)