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Sez. L, Sentenza n. 10396 del 22/10/1997 (Rv. 509139 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Compensi erogati sistematicamente e obbligatoriamente ai dipendenti di agenzia marittima - " Jus superveniens " (art. 5 D.L. 21 ottobre 1996 n.535, convertito in legge 23 dicembre 1996 n.647) - Espressa esclusione dalla retribuzione imponibile - Efficacia retroattiva della nuova disciplina.
Stato
decisa il 1997-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509139-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

I compensi erogati sistematicamente e obbligatoriamente ai dipendenti di agenzia marittima nella misura del dieci percento della senseria di piazza (compenso pagato sul nolo netto dall'agente dell'armatore, per conto di questo, allo spedizioniere per l'acquisizione del trasporto marittimo) secondo l'art. 293 della raccolta degli usi di Livorno del 1975, e previsti anche dalla contrattazione collettiva, non rientrano più nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali dopo che l'art. 5 D.L. 21 ottobre 1996 n.535, convertito in legge 23 dicembre 1996 n.647, ha espressamente previsto che tali emolumenti non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria, atteso che tale disposizione ha efficacia retroattiva come può indirettamente desumersi dal fatto che la stessa prevede altresì che i versamenti contributivi sui predetti emolumenti restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 647 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/1996 num. 535 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)