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Sez. 3, Sentenza n. 1607 del 07/05/1976 (Rv. 380368 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - CONDIZIONI - CONTESTAZIONE - ONERE PROBATORIO DEL NOTIFICANTE.*
Stato
decisa il 1976-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380368-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - CONDIZIONI - CONTESTAZIONE - ONERE PROBATORIO DEL NOTIFICANTE.*

Quando la notificazione non sia avvenuta in mani proprie, ma in uno degli altri modi e luoghi indicati dagli artt 139 e segg cod proc civ, e quindi anche nel caso di notificazione presso il domiciliatario, ai sensi dell'art 141 cod proc civ, spetta al notificante, in caso di contestazione, dare la prova che sussistono le condizioni della sua regolarita. (Conf 1654/69, mass n 340591; (V 525/69, mass n 338667).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)