Sez. 3, Sentenza n. 1654 del 13/05/1969 (Rv. 340591 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - CONTESTAZIONE DEI PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO DEL NOTIFICANTE - SODDISFACIMENTO - NATURA DEL RAPPORTO TRA LE PARTI E TRATTENIMENTO DELLA COPIA DAL DOMICILIATARIO PRESUNTO - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - CONTESTAZIONE DEI PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO DEL NOTIFICANTE - SODDISFACIMENTO - NATURA DEL RAPPORTO TRA LE PARTI E TRATTENIMENTO DELLA COPIA DAL DOMICILIATARIO PRESUNTO - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Quando la notificazione sia avvenuta non in mani proprie, bensi in uno degli altri modi e degli altri luoghi indicati dagli artt.139 e segg. cod.proc.civ. e, quindi, anche nel caso di notificazione presso il domiciliatario ex art.141 cod.proc.civ., spetta al notificante, in caso di contestazione, dare la prova che ne sussistano i presupposti relativi. Non puo ritenersi soddisfatta l'esigenza di tale prova con il porre in evidenza circostanze equivoche e irrilevanti, quali, nell'ipotesi di notificazione presso il preteso domiciliatario, la natura del particolare rapporto tra il notificante ed il notificato, che dovrebbe rendere il primo bene edotto dell'esistenza di quella elezione, o la ricezione ed il trattenimento della copia da parte del presunto domiciliatario. (V. 525-69, massima n.338667).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)