Sez. 1, Sentenza n. 4901 del 27/10/1978 (Rv. 394615 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - CONDONO FISCALE EX DL N 660 DEL 1973 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - PAGAMENTO TARDIVO DELL'IMPOSTA, MA ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PREDETTO DECRETO LEGGE - SOPRATTASSA - CONDONO - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - CONDONO FISCALE EX DL N 660 DEL 1973 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - PAGAMENTO TARDIVO DELL'IMPOSTA, MA ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PREDETTO DECRETO LEGGE - SOPRATTASSA - CONDONO - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Il condono fiscale, previsto dal DL 5 novembre 1973 n 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973 n 823, in quanto diretto, oltre che alla finalita di eliminare le controversie in corso, anche a quella dell'immediata riscossione del tributo, presuppone che questo non sia stato ancora pagato. Pertanto, l'applicazione di detto condono alla soprattassa sull'imposta di registro non puo essere invocata da chi abbia adempiuto al pagamento dell'imposta in ritardo, ma prima dell'entrata in vigore del condono medesimo. (V 1815/77, mass n 385551; (V 159/76, mass n 378797).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)