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Sez. 1, Sentenza n. 159 del 20/01/1976 (Rv. 378797 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RATEAZIONE - PAGAMENTO TARDIVO - SANZIONI NON PENALI PER LE VIOLAZIONI - SOPRATASSE - INTERESSI MORATORI - CONDONO EX LEGGE N 823 DEL 1973 - DEFINIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378797-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RATEAZIONE - PAGAMENTO TARDIVO - SANZIONI NON PENALI PER LE VIOLAZIONI - SOPRATASSE - INTERESSI MORATORI - CONDONO EX LEGGE N 823 DEL 1973 - DEFINIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA - INAPPLICABILITA.*

In tema di imposta di successione, la definizione in via amministrativa, prevista dal DL 5 novembre 1973 n 660 sul condono fiscale (convertito in legge 19 dicembre 1973 n 823), e inoperante nei confronti delle controversie che vertano non sull'applicazione del tributo, ma su aspetti collaterali derivanti dalla nascita del rapporto tributario, come quelli relativi agli interessi moratori ed alle soprattasse dovute per il ritardato pagamento dell'imposta dilazionata. (Conf 3276/75, mass n 377389; (V 1015/75, mass n 374413).*

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST., Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)