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Sez. 5, Sentenza n. 19241 del 09/02/2015 Ud. (dep. 08/05/2015) Rv. 264847 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Tardività della querela - Deducibilità per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264847-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)