Sez. L, Sentenza n. 3518 del 15/04/1996 (Rv. 497020 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE | Trasferimento ad altra pubblica amministrazione - Diritto alla conservazione del trattamento economico di fatto percepito al momento del trasferimento - Sussistenza - Indennità erogate in relazione alle particolari modalità della prestazione - Spettanza - Esclusione - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE
In tema di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, il dipendente trasferito dall'Ente Ferrovie dello Stato ad un comune conserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988 n. 325, di continuare a percepire l'intero trattamento economico di fatto erogatogli al momento del trasferimento, comprensivo quindi anche delle voci retributive di carattere contrattuale, come il premio di esercizio, con la sola esclusione degli elementi retributivi erogati in connessione con le particolari modalità della prestazione svolta, come avviene nel caso della indennità di utilizzazione, collegata, secondo la previsione contrattuale, alla gravosità dell'attività lavorativa.
Riferimenti normativi: DPCM 05/08/1988 art. 5, Legge 29/12/1988 num. 554 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)