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Sez. L, Sentenza n. 9799 del 02/10/1998 (Rv. 519356 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE | Mobilità del personale nell'ambito degli enti pubblici - Diritto alla conservazione del trattamento economico di fatto percepito al momento del trasferimento - Sussistenza - Indennità di esercizio - Spettanza - Indennità di utilizzazione e di turno - Connessione con le particolari modalità della prestazione presso le ferrovie - Sussistenza - Spettanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519356-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE

In caso di transito di un dipendente delle Ferrovie dello Stato ad un ente pubblico sulla base della legislazione sulla mobilità, il trattamento economico spettante al medesimo è precisato dall'art. 5, comma secondo del D.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325 (emanato sulla base dell'art. 4 della legge n. 554 del 1988), secondo cui il dipendente trasferito conserva l'insieme del trattamento economico di fatto in atto al momento dl trasferimento, comprensivo anche delle voci retributive di carattere contrattuale, mentre il successivo D.P.C.M. n. 428 del 1989 contiene disposizioni attinenti alla diversa questione relativa alla misura degli oneri economici gravanti sull'ente destinatario nei rapporti tra lo stesso e l'ente di provenienza. Ne consegue che il lavoratore (nella specie trasferito al servizio di un Comune) ha diritto a conseguire dalle Ferrovie dello Stato anche l'indennità di esercizio, corrisposta su base annuale e costituente componente del trattamento economico di fatto al momento del trasferimento, ma non le indennità di utilizzazione e di turno, giustificate solo dalle modalità e dai caratteri particolari della prestazione di lavoro presso le ferrovie.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 05/08/1988 num. 325 art. 5, Decr. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 22/07/1989 num. 428 art. 3, Legge 29/12/1988 num. 554 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)